La Corte di Cassazione ha recentemente consolidato l’orientamento per cui non occorre alcuna formale investitura affinchè una persona venga qualificata, anche giuridicamente, come amministratore di società (ord. 1546/2022). Secondo la giurisprudenza è infatti amministratore colui che, pur non essendo formalmente nominato tale (di diritto) da parte degli organi sociali, svolge le medesime funzioni esercitando con continuità, ripetitività e sistematicità atti significativi tipici gestori dell’impresa e/o sia inserito stabilmente nella gestione societaria impartendo direttive e condizionando le scelte operative. Nel caso di specie – in sede di accertamento di responsabilità fiscale degli amminsitratori - si è ritenuta dimostrata l'ingerenza del soggetto „estraneo“ che ha aperto il conto corrente intestato alla società e a cui è stata concessa piena disponibilità della documentazione riferibile alla società stessa, con possibilità di utilizzo di password e di accesso alla posta elettronica e ai recapiti dei fornitori. La pronuncia ha certamente un grande impatto, tra l’altro, sulle politiche interne e la struttura organizzativa di società italiane di gruppi internazionali, con amministratori nominati residenti all‘estero e la cui gestione operativa viene di fatto affidata sostanzialmente a soggetti di fiducia formalmente estranei alla società (ad es. consulenti legali o fiscali).