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Amministratore di fatto – profili di responsabilità

Amministratore di fatto – profili di responsabilità

La Corte di Cassazione ha recentemente consolidato l’orientamento per cui non occorre alcuna formale investitura affinchè una persona venga qualificata, anche giuridicamente, come amministratore di società (ord. 1546/2022). Secondo la giurisprudenza è infatti amministratore colui che, pur non essendo formalmente nominato tale (di diritto) da parte degli organi sociali, svolge le medesime funzioni esercitando con continuità, ripetitività e sistematicità atti significativi tipici gestori dell’impresa e/o sia inserito stabilmente nella gestione societaria impartendo direttive e condizionando le scelte operative. Nel caso di specie – in sede di accertamento di responsabilità fiscale degli amminsitratori - si è ritenuta dimostrata l'ingerenza del soggetto „estraneo“ che ha aperto il conto corrente intestato alla società e a cui è stata concessa piena disponibilità della documentazione riferibile alla società stessa, con possibilità di utilizzo di password e di accesso alla posta elettronica e ai recapiti dei fornitori. La pronuncia ha certamente un grande impatto, tra l’altro, sulle politiche interne e la struttura organizzativa di società italiane di gruppi internazionali, con amministratori nominati residenti all‘estero e la cui gestione operativa viene di fatto affidata sostanzialmente a soggetti di fiducia formalmente estranei alla società (ad es. consulenti legali o fiscali).