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Apertura di credito revolving e forma scritta

Apertura di credito revolving e forma scritta

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è recentemente espresso in merito alla validità delle modifiche apportate a un contratto di finanziamento successivamente all’intervenuta stipula, senza l'osservanza della forma scritta. Nel caso di specie, il beneficiario di una linea di credito revolving ha adito l'ABF per lamentare la mancanza di forma scritta della modifica del contratto invocandone, quindi, la nullità (ex artt. 117, commi 1 e 3, 124 TUB). In particolare, nell'ambito del rapporto di credito in oggetto, nel tempo si erano registrate delle modifiche successive alla sottoscrizione dell'originario contratto (non corredate da pattuizione scritta) concernenti i numeri identificativi delle carte di credito associate al conto, il limite di fido e il tasso di interesse. L'ABF, accertata la nullità per vizio di forma del contratto, ha così riconosciuto specifici benefici economici a favore del debitore ricorrente, al quale è stato consentito di corrispondere alla banca solo il capitale prestato ma non anche gli interessi maturati né i costi e le commissioni correlati al rapporto di finanziamento conseguenti alle modifiche dichiarate nulle.