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Buona fede nelle convocazioni assembleari di s.r.l.

Buona fede nelle convocazioni assembleari di s.r.l.

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

L'assemblea di s.r.l. deve essere di regola convocata mediante spedizione, almeno 8 giorni prima, di una lettera raccomandata al domicilio dei soci indicato nel Registro delle Imprese. Sebbene l’osservanza di tale termine e modalità di convocazione determini una presunzione di conoscenza della stessa da parte dei destinatari, la giursiprudenza di merito (v. tra gli altri la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2020) ha stabilito che tale interpretazione possa ormai considerarsi superabile dai principi di buona fede e correttezza nei rapporti sociali. In particolare, nel caso di specie, la convocazione effettuata regolarmente mediante raccomandata è stata considerata irregolare poichè il socio amministratore, consapevole che un indirizzo presente nel Registro delle Imprese fosse errato, aveva comunque convocato l'adunanza tramite raccomandata, ponendo in essere un comportamento strumentalmente contrario alla prassi consolidata di utilizzare la PEC quale mezzo per le comunicazioni tra i soci, violando così il principio di buona fede oggettiva e minando l'interesse del socio a partecipare. Il principio sancito dalla giurisprudenza risulta di particolare interesse per società italiane di gruppi internazionali con soci stranieri o comunque residenti o con sede legale all’estero e la cui anagrafica può facilmente non risultare aggiornata presso i Registri delle Imprese.