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Clausola penale e gli interessi moratori: differenze e rimedi esperibili

Clausola penale e gli interessi moratori: differenze e rimedi esperibili

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

Con la sentenza n. 5379 del 21 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle differenze fra due clausole contrattuali solo all'apparenza simili ma, in realtà, del tutto diverse, sia nelle finalità che nei rimedi di tutela. Infatti, la clausola penale è utilizzata con l'obiettivo di predeterminare in via convenzionale il danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento. Gli interessi moratori, invece, sono previsti quale corrispettivo, in favore del creditore, per la prestazione di una somma di denaro. Inoltre, la penale ha il solo limite della cd. manifesta eccessività, per cui il rimedio di tutela per il contraente che ritenga manifestamente eccessiva la clausola penale pattuita sarà esclusivamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 del codice civile. Contrariamente, gli interessi moratori incontrano il solo limite del tasso soglia (ossia il saggio massimo entro il quale il corrispettivo di una prestazione di denaro può ritenersi lecito), con conseguente applicazione della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse. Tale distinzione assume rilievo quando si stipulano contratti di mutuo in Italia: se, da una parte, il limite dell'entità degli interessi di mora è predeterminato dalla legge, nel caso della penale sarà invece il giudice ad apprezzarne l'eventuale manifesta eccessività, se contestata dal debitore.