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Delega dell’amministratore: possibilità e limiti

Delega dell’amministratore: possibilità e limiti

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i limiti entro i quali è possibile, per gli amministratori di una società, delegare determinati poteri a un terzo, enunciando il principio secondo il quale "all'amministratore non è consentito delegare a un terzo poteri che facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori". Sebbene lo strumento della delega non sia precluso in via assoluta, la Corte ha ribadito che, nel rispetto dello stretto rapporto fra l'assembea e gli amministratori da essa nominati, questi non possono affidare la gestione a terzi, ad esempio - come nel caso di specie - mediante conferimento ad un ex amministratore di una procura  talmente ampia da non avere limiti di durata o valore complessivo e che comporta di fatto il mantenimento di poteri gestori in capo al delegato. La delega diventa pertanto legittima solo nei casi in cui la funzione gestoria rimanga, in concreto, in capo agli amministratori, ossia quando le operazioni delegate non abbiano una portata tale da suggerire che il terzo si trovi, di fatto, nella posizione di gestire o rappresentare egli stesso la società e, in ogni caso, permanga sull'operato del terzo il potere di controllo degli amministratori.