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Divieto statutario di trasferimento parziale di partecipazioni

Divieto statutario di trasferimento parziale di partecipazioni

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

Secondo il Consiglio Notarile di Milano devono considerarsi ammesse dall’ordinamento italiano le clausole statutarie che vietano ai soci la trasferibilità di parte delle (e non anche tutte le) azioni o quote detenute in società per azioni o a responsabilità limitata, con ciò subordinando il trasferimento alla condizione che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o l’intera partecipazione di cui è titolare (cfr. massima n. 251 del 5 luglio 2022).

La legittimità di tali clausole deriverebbe, per quanto riguarda le s.r.l., dalla più ampia facoltà riconosciuta dal legislatore di prevedere nell’atto costitutivo l’intrasferibilità delle partecipazioni (cfr. art. 2469, co. 2° c.c.), mentre per le S.p.A. si baserebbe sull’inapplicabilità ai trasferimenti parziali (e non totali) di azioni del limite temporale di 5 anni del divieto di alienazione (cfr. art. 2355-bis c.c.).

Va precisato che tali clausole determinano conseguenze diverse a seconda che si tratti di S.p.A. o s.r.l. dando luogo, solo nel primo caso, ad una causa legale di recesso da parte dell‘azionista salvo che lo stesso abbia contribuito alla relativa deliberazione.

Si sottolinea l’utilità di simili clausole ad esempio al fine di scongiurare il disinvestimento parziale o la frammentazione eccessiva delle partecipazioni in casi di partnership commerciali mediante costituzione di società co-partecipate.