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Finanziamenti e estinzione anticipata: nulla la clausola che esclude il rimborso dei costi sostenuti

Finanziamenti e estinzione anticipata: nulla la clausola che esclude il rimborso dei costi sostenuti

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

Con la sentenza n. 25977 del 6 settembre 2023, la Cassazione si è espressa sulle clausole dei contratti di finanziamento che escludono, in caso di estinzione anticipata, il rimborso al cliente dei costi già sostenuti. In particolare, si è dichiarata la nullità della clausola che permette alla banca di trattenere,in caso di estinzione anticipata del mutuo, le commissioni finanziarie e il costo dell'assicurazione, in quanto tale clausola determinerebbe quello squilibrio fra le parti che l'art. 33 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) qualifica come caratteristica principale delle clausole cd. "vessatorie". Il giudice, anche d’ufficio, deve verificare che il contratto oggetto di controversia non contenga clausole vessatorie e, se le contenesse, accertarne la nullità. Se, in caso di adempimento anticipato del cliente, non gli si restituiscono pro quota i costi complessivi già sostenuti in relazione al contratto, si crea uno squilibrio tra le parti perchè si permette alla banca di trattenere delle somme che sono destinate all’intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia, poi, stata limitata ad un arco di tempo più ristretto (così anche Cass. 19565/2020). È utile, dunque, quando si negozia un contratto di finanziamento, non accettare l'apposizione di simili clausole abusive, così da evitare già alla radice ipotesi di nullità e conseguenti contenziosi con la banca.