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Mutuo fondiario e limite di finanziabilità: norma imperativa

Mutuo fondiario e limite di finanziabilità: norma imperativa

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14000/2023, si è espressa sul tema del mutuo fondiario e, più precisamente, sul limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (TUB), norma che demanda a Banca d’Italia la determinazione dell’importo massimo finanziabile da un istituto di credito in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi (ad oggi, stabilito nella misura dell'80%).

Il caso di specie vedeva il curatore di un fallimento proporre ricorso in Cassazione, sostenendo la nullità del contratto di mutuo fondiario previamente stipulato a causa del superamento dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.

A riguardo, la Suprema Corte ha confermato il principio di diritto, già stabilito nel 2022, ai sensi del quale il predetto limite di finanziabilità non è un elemento essenziale del contratto, quanto piuttosto un elemento meramente specificativo del contratto stesso, fissato da Banca d‘Italia in ossequio al principio della cd. "vigilanza prudenziale" a presidio della stabilità patrimoniale delle banche.

La pronuncia della Cassazione è rilevante in quanto dirime con certezza un aspetto negli ultimi anni sovente dibattuto: l'art. 38 TUB non è norma imperativa e, quindi, la sua violazione non determina l'invalidità del contratto di mutuo.