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Mutuo fondiario: la revocatoria dell'ipoteca

Mutuo fondiario: la revocatoria dell'ipoteca

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

Con sentenza n. 22563/23, la Cassazione si è espressa sulla revocatoria dell'ipoteca in caso di mutuo fondiario. Quale regola generale, le ipoteche a garanzia di finanziamenti aventi le caratteristiche del mutuo fondiario non sono assoggettate a revocatoria ex art. 67 Legge Fallimentare e art. 166 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, qualora siano state iscritte entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 39 Testo Unico Bancario). Nel caso di specie, però, l'ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario è stata considerata legittimamente revocabile ex artt. 67, c. 1, n.2 (ossia, estinzione di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento), e 67, c. 2, Legge Fallimentare, in quanto inserita in una transazione complessiva che prevedeva che le somme erogate sulla base del mutuo fondiario fossero utilizzate per ripianare un'esposizione debitoria derivante da uno scoperto di conto corrente. La Cassazione, infatti, riqualificando l'operazione come una "transazione solutoria anomala" ha ritenuto che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo perdesse la natura fondiaria della stessa e, di conseguenza, venisse meno anche il beneficio riconosciuto alle relative ipoteche, ossia la riduzione a 10 gg dei termini per la revocatoria.