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Mutuo per acquisizione di azienda: debito non inerente all'azienda ceduta

Mutuo per acquisizione di azienda: debito non inerente all'azienda ceduta

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

La Cassazione si è recentemente pronunciata sull'applicabilità al mutuo contratto per l’acquisizione di un’azienda della disciplina dei contratti e dei debiti dell'azienda medesima (ordinanza 31313/2022). Nel caso di specie, un creditore aveva chiesto l’ammissione al passivo del cessionario (fallito) di un’azienda del credito vantato in relazione a un mutuo precedentemente contratto dal cedente per l’acquisto della medesima azienda. Ritenendo tale finanziamento non inerente all’esercizio dell’azienda, la Corte ha escluso l’applicabilità della normativa civilistica in materia di cessione d’azienda, in particolare sia dell’art. 2558 c.c. (che stabilisce il subentro automatico dell’acquirente dell’azienda nei contratti aziendali pendenti non aventi carattere personale ) sia dell’art. 2560 c.c. (che sancisce le condizioni per la responsabilità post-cessione del cedente per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta e anteriori alla cessione stessa). La decisione muove dalla considerazione che il contratto di mutuo volto all’acquisizione dell’azienda non può ritenersi inerente all’azienda stessa. La pronuncia è rilevante nell’ambito della negoziazione di operazioni di M&A di aziende italiane, la cui contrattualistica, quindi, non potrà prevedere responsabilità di sorta a carico del cessionario in relazione ai debiti contratti dal cedente per l’acquisizione dell'azienda.