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Nuovi orientamenti in materia di valutazione dei requisiti Fit&Proper degli esponenti aziendali: Autorità, quo vadis?

Nuovi orientamenti in materia di valutazione dei requisiti Fit&Proper degli esponenti aziendali: Autorità, quo vadis?

Daniela Runggaldier

Banca d’Italia ha recentemente pubblicato nuovi orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali dalle banche cd. less significant, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti del settore finanziario (gli “Orientamenti”).

L’intervento si pone al termine di un percorso normativo – di hard e soft regulation – avviato nell’oramai lontano 2013 con l’emanazione della direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV) e il successivo recepimento nell’ordinamento italiano nel 2015, con cui sono stati introdotti rilevanti elementi di discontinuità rispetto alla normativa previgente, tra cui la l’innovativa nozione di “idoneità degli esponenti aziendali allo svolgimento dell'incarico”, come ulteriormente dettagliata dal Decreto Ministeriale n. 169/2020.

Ad un decennio dall’entrata in vigore del nuovo framework normativo europeo, Banca d’Italia ha chiuso il cerchio con l’emanazione degli Orientamenti, al fine di condividere gli esiti dell’attività di vigilanza condotta in occasione dei rinnovi degli organi sociali nel biennio 2021-2022 e di esplicitare le aspettative della Vigilanza nel contesto del dialogo di supervisione.

Ciò che emerge ad un prima disamina degli Orientamenti, è la scelta dell’Autorità di ricorrere allo strumento degli “orientamenti” – invece di integrare le circolari già in vigore o di emanare un nuovo provvedimento – scelta che si pone in continuità sia con gli orientamenti emanati nel novembre 2022 sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI (less significant institutions), sia con la prassi normativa di altri Istituti di Vigilanza nazionali (tra cui l’IVASS, con la recente pubblicazione del documento di consultazione n. 8/2023 recante le aspettative di vigilanza, non vincolanti, in materia di product oversight&governance, POG). Ci si chiede, quindi, quale valenza precettiva intenda riconoscere Banca d’Italia ai neo emanati Orientamenti e se, al pari di IVASS, non vi attribuirà (neppure nella prassi applicativa) un carattere di vincolatività con conseguenti ricadute sanzionatorie.

A prescindere da ciò, appare in ogni caso apprezzabile la scelta di formalizzare un catalogo di good e poor practices che possano guidare gli operatori nello svolgimento delle verifiche di fit&proper, prevenendo pro futuro le richieste di reiterazione delle verifiche e di ri-verbalizzazione che sono state ripetutamente formulate da Banca d’Italia negli ultimi esercizi – prassi peraltro adottata anche da IVASS in occasione dei rinnovi delle cariche sociali successive al Decreto Ministeriale n. 88/2022 – con potenziali impatti sulla continuità della governance aziendale e sulla reputazione di istituti ed esponenti.

Tra le good practices evidenziate, merita di essere menzionata, innanzitutto, l’aspettativa di un sistematico utilizzo del questionario per la raccolta delle informazioni predisposto e diffuso da Banca d’Italia, da trasmettersi all’Autorità, unitamente al verbale di verifica e al curriculum vitae degli esponenti. Tale attività dovrà essere preceduta dallo svolgimento da parte dell’organo sociale competente di autonomi controlli (anche in termini di coerenza interna delle informazioni rese dagli esponenti) e seguita da una analitica e dettagliata formalizzazione del percorso logico-argomentativo che ha condotto a ritenere soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa. Se, da un lato, tale good practice risulta essere condivisibile, dall’altro lato pare onerare gli organi sociali (in particolare, il consiglio di amministrazione) di ulteriori compiti – di controllo o, financo, investigativi – che mal si conciliano con la sua natura di organo con funzione di supervisione strategica e con la valenza attribuita dall’ordinamento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Riguardo, invece, alle aspettative inerenti i criteri per la valutazione dei requisiti, risultano particolarmente utili le indicazioni fornite dalla Vigilanza per identificare i rapporti (diretti e, soprattutto, indiretti) idonei a compromettere l’indipendenza (formale e di giudizio) degli esponenti. A tale riguardo, il perimetro di verifica delineato da Banca d’Italia – perimetro che comprende, tra gli altri, le società di cui l’esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali in termini di capitale o diritti di voto (es. 10%) e le società nelle quali l'esponente ricopre una carica sociale – riecheggia per certi profili la nozione di “stretti legami” declinata da IVASS ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (ri)assicurativa e della registrazione degli intermediari assicurativi nel RUI. Inoltre, in omaggio al principio di proporzionalità, Banca d’Italia consente ai soggetti vigilati di identificare soglie di (i) materialità al di sotto delle quali si possa ragionevolmente escludere che i rapporti siano tali da condizionare l’indipendenza degli esponenti, e (ii) tolleranza, oltre le quali i rapporti siano da considerare problematici, nonché di identificare opportune azioni rimediali da porre in essere entro un orizzonte temporale predeterminato in caso di rapporti “anomali”.

Più penetranti risultano le aspettative di vigilanza in materia di cd. time commitment degli esponenti: a fronte di un numero di impegni assunti dagli esponenti aziendali ritenuto dall’Autorità come frequentemente eccessivo, è stato richiesto agli organi sociali non solo di stimare ex ante il tempo da dedicare all’incarico, ma altresì di individuare un numero massimo di ulteriori incarichi ricopribili in costanza di mandato al fine di assicurare la complessiva “sostenibilità” del carico di impegni. A tale riguardo, è sintomatico di come l’Autorità abbia ritenuto “adeguato” un impegno minimo pari a 48 giorni/anni per il Presidente dell’organo amministrativo, e a 38 giorni/anno per gli amministratori indipendenti, cui vanno ad aggiungersi ulteriori 8-12 giorni/anno in caso di partecipazione a comitati endoconsiliari.

Dall’esame complessivo dei nuovi Orientamenti emerge un quadro piuttosto chiaro riguardo alle aspettative di vigilanza: poiché l’idoneità degli esponenti costituisce un presidio fondamentale per assicurare una governance improntata a sana e prudente gestione, occorre irrobustire i presidi e la normativa interna, innanzitutto adottando (o rafforzando) policies interne in materia di fit&proper e implementando misure organizzative o procedurali idonee a gestire o mitigare eventuali carenze o conflitti di interesse, e ciò in tempo utile per i rinnovi degli organi sociali in scadenza con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Se, quindi, gli obiettivi e la direzione tracciati dall’Autorità di vigilanza bancaria sono chiari, meno chiari risultano essere gli strumenti che potranno essere azionati in caso di mancato allineamento agli Orientamenti, sia verso i soggetti vigilanti che verso gli esponenti aziendali. Ad esempio, ci si interroga se, e in quale misura, Banca d'Italia intenderà ricorrere al nuovo strumento delle “interviste di approfondimento” con gli esponenti, strumento introdotto nell’ordinamento bancario solamente nel 2021 e che IVASS ha proposto di estendere agli esponenti di imprese di assicurazione mediante il recente documento di consultazione n. 7/2023. A riguardo, la (legittima) aspettativa del mercato è che il ricorso a tali interviste venga valutato oculatamente sulla base della complessità organizzativa, operativa o gestionale del soggetto vigilato, quindi senza applicazione massiva ed indiscriminata.

Altrettanto incerto è l’approccio che intenderanno adottare altri regulators italiani, tra cui IVASS, in materia di fit&proper. A riguardo, i profili di analogia che accomunano il Decreto Ministeriale n. 169/2020 e il Decreto Ministeriale n. 88/2022 suggeriscono una progressiva convergenza ed omogeneizzazione delle prassi di vigilanza, che pare confermata dalle recenti iniziative assunte da IVASS verso le compagnie che hanno rinnovato gli organi sociali nel 2023, e che si sono concretizzate – al pari di quanto fatto da Banca d’Italia  – nella richiesta di integrazioni e reiterazioni delle verifiche, soprattutto con riferimento al grado di analiticità delle verbalizzazioni, all’effettiva indipendenza (formale e di giudizio) degli amministratori, al cumulo di incarichi e alla disponibilità di tempo da dedicare all’incarico.

Concludendo, anche in questo settore pare affermarsi un trend di level playing field.