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Riunioni assembleari e consiliari “da remoto”: la svolta

Riunioni assembleari e consiliari “da remoto”: la svolta

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

Il Consiglio Notarile di Milano ha sancito la legittimità, anche dopo il periodo emergenziale da Covid-19, di clausole statutarie che, oltre a consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, prevedano che l’organo amministrativo possa stabilire nell'avviso di convocazione che l’intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza un luogo fisico di riunione (cfr. massima n. 200/21). La considerazione di base è che la riunione virtuale non incide sul principio di collegialità, poiché consente ai partecipanti di dialogare e scambiare documenti in tempo reale. Sono altresì rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento, purché i soci dispongano dei necessari collegamenti telematici, senza alcuna discriminazione e compressione del loro diritto di partecipare alla riunione ed esprimere il proprio voto. Corollario di questo orientamento è la possibilità di indire virtualmente anche riunioni di altri organi sociali di amministrazione e controllo, purché lo statuto contenga disposizioni che ne consentano la partecipazione con mezzi telematici.  Questa posizione consente, tra l’altro, alle società italiane appartenenti a gruppi stranieri di rendere lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali più agile ed efficiente in un’ottica di ulteriore consolidamento dei trend di “lavoro da remoto” ed ecosostenibilità.