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Socio-fideiussore: minori tutele per obbligazioni future

Socio-fideiussore: minori tutele per obbligazioni future

Marco Leonardi, Daniela Runggaldier

Il fideiussore che è socio del debitore si presuppone essere sempre informato delle condizioni economiche del debitore medesimo. Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 941/2022 Trib. Terni), in conformità a quanto già stabilito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 2902/2016), ha confermato l’inapplicabilità al fideiussore-socio della tutela ex art. 1956 del codice civile secondo cui il creditore ha l'onere di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate successivamente alla stipulazione del contratto di garanzia. In questo modo, il fideiussore, reso edotto del cambiamento della posizione patrimoniale del debitore, può sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione divenuta più gravosa. La giurisprudenza ritiene, pertanto, che tale norma volta a salvaguardare il fideiussore inconsapevole non può operare nei confronti del fideiussore-socio perché, in quanto socio, deve essere sempre informato delle mutate condizioni economiche della società garantita, oltre a potere attivarsi per impedire la negativa gestione della società stessa. Al fine di non aggravare inconsapevolmente i rischi assunti in qualità di fideiussore, è necessario che il socio monitori la situazione economica della società controllata ed eventualmente revochi anticipatamente la fideiussione.